La Commissione Europea è fortemente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sia all’interno dell’Unione Europea che a livello mondiale. Secondo la commissione dovrebbe esserci tolleranza zero per il denaro illecito all’interno dell’Unione europea. A conferma della forte sensibilità e interesse, anche l’Autorità bancaria europea ha ricordato agli istituti finanziari e creditizi l’importanza di sistemi e controlli efficaci ed ha chiesto alle autorità competenti di sostenerli in questo senso.
Il recente aumento delle attività criminali nel contesto della pandemia COVID-19 mette in luce che i criminali tentano di sfruttare tutte le strade possibili per perseguire le loro attività illecite a danno della società. L’UE rammenta i recenti sviluppi legislativi che hanno mirato a rafforzare il quadro dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML / CFT).
In particolare, si fa rifermento alla quarta Direttiva antiriciclaggio (4AMLD) e alla quinta Direttiva antiriciclaggio (5AMLD, oltre ad un specifico mandato potenziato per l’Autorità bancaria europea. Queste ultime nuove disposizioni si applicheranno a partire da giugno 2021. L’UE valuterà l’effettiva applicazione della quarta direttiva AMLD negli Stati membri, che sarà completata entro la metà del 2021, ed alimenterà la relazione che la Commissione dovrà presentare sull’effettiva applicazione della quarta direttiva AMLD.
Il mandato dell’Autorità Bancaria Europea è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2019/2175, che ha affidato all’ABE la responsabilità di guidare, coordinare e monitorare gli sforzi in materia di AML / CFT di tutti i fornitori di servizi finanziari dell’UE e delle autorità competenti. Si evidenzia che l’ABE ha il potere di istituire una banca dati AML / CFT dei rischi e delle azioni di vigilanza a livello dell’UE, eseguire valutazioni del rischio sulle autorità competenti e, se necessario, chiedere alle autorità di indagare e considerare di intraprendere azioni in relazione ai singoli istituti finanziari.
Pertanto la Commissione Europea si aspetta che l’ABE utilizzi appieno i suoi poteri rafforzati, in particolare in relazione all’indagine necessaria ad accertare se un’autorità di vigilanza nazionale abbia violato il diritto dell’Unione nello svolgimento dei suoi compiti.
L’ABE ha già iniziato a svolgere le revisioni dell’attuazione ed ha pubblicato una prima relazione nello scorso febbraio. In tale relazione l’ABE evidenzia una serie di sfide e rileva che “gli approcci delle autorità competenti alla vigilanza AML / CFT delle banche non sempre si sono rivelate efficaci”.
Una fondazione, il cui statuto prevede tassativamente l’utilizzo in ambito nazionale dei fondi raccolti, trasferisce all’estero provvista derivante da operazioni di rimborso titoli e accredito di dividendi. Parte di tale disponibilità viene successivamente fatta rientrare in Italia tramite l’intermediazione di una società estera operante nelsettore dei servizi finanziari, con accredito su rapporti riconducibili ad un esponente della fondazione medesima.
L’operatività complessiva induce ad ipotizzare un meccanismo di distrazione di fondi finalizzato all’appropriazione indebita, in parte dissimulato da una vorticosa catena di trasferimenti tra i conti intestati alla fondazione e ad altri soggetti, eseguiti in rapida successione temporale e per importi spesso equivalenti.
Il caso trae origine dalla segnalazione di operazione sospetta relativa all’addebito di un bonifico di € 8 milioni su un conto di nuova accensione intestato alla fondazione Alfa, operazione eseguita con la causale generica “trasferimento fondi” a favore di un rapporto intrattenuto dalla stessa fondazione presso la banca A del Paese X sito nell’Europa centrale.
La provvista per tale addebito era stata costituita tramite l’accredito di due bonifici di ammontare complessivo pressoché pari a quello della disposizione in uscita, provenienti da conti intestati ad Alfa presso altre banche italiane con motivazioni legate all’accredito di dividendi e allo smobilizzo di strumenti finanziari.
Il bonifico in uscita contrastava con le dichiarazioni fornite da Tizio – esponente della fondazione – in sede di accensione del rapporto, secondo cui una parte delle somme accreditate sul conto di Alfa avrebbero dovuto essere trasferite in Europa settentrionale, presso la banca B del Paese Y, e la restante parte sarebbe dovuta rimanere sul conto radicato presso la banca segnalante al fine di essere investita in strumenti finanziari.
Riguardo alla predetta operatività anomala rilevano i seguenti indici di anomalia – provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010:
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, il che danneggia l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l’applicazione della quarta direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione Europea con la direttiva 2018/1673 ha dettato norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. In altre parole la citata direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.
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