La Banca d’Italia ha pubblicato ieri, mercoledì 15 giugno 2022, una Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette distributed ledger technologies, DLT) nella finanza e cripto-attività.
Il settore finanziario sta utilizzando in maniera sempre più estesa e significativa le potenzialità offerte dalla digitalizzazione. Tra le molteplici possibilità figurano le tecnologie decentralizzate, c.d. distributed ledger technologies(DLT). Si tratta di tecnologie le cui caratteristiche consentono un utilizzo potenzialmente molto ampio, che si fondano principalmente su rete, algoritmi, registro distribuito, trasferimenti ed asset.
In ambito finanziario, i profili suscettibili di venire maggiormente in evidenza sono riconducibili alla detenzione e al trasferimento di valori e diritti, che sono rappresentati digitalmente mediante le cosiddette criptoattività, anche in mancanza di un soggetto o gestore centrale.
Il documento evidenzia come una rapida e ampia diffusione di questi strumenti potrebbe compromettere la stabilità del sistema finanziario a causa dell’interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non, nonché della mancanza di controlli e strumenti che possono limitare gli effetti di eventi sfavorevoli. Il mondo delle cripto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato.
Inoltre, gli sviluppi registrati dal settore – l’elevata crescita del numero e del valore delle cripto-attività; l’estrema volatilità delle quotazioni; i ricorrenti episodi di crisi di operatori e schemi della specie, dovuti a truffe, a incidenti informatici o a difetti di fondo, che hanno comportato anche di recente ingenti perdite per i soggetti coinvolti; la forte opacità degli scambi e degli assetti proprietari di gran parte di questi schemi; in molti casi, l’elevatissima volatilità del loro prezzo – sollevano non poche preoccupazioni.
Pertanto, con la menzionata comunicazione, l’Autorità ha inteso conseguire due obiettivi:
Il documento mira, dunque, a costituire un riferimento per gli utenti, gli intermediari, i fornitori tecnologici, i gestori di schemi, infrastrutture e portafogli digitali che operano nell’ambito di ecosistemi di cripto-attività, anche alla luce dei rischi di vario genere che possono derivare dal settore delle cripto-attività.
A tal fine, la comunicazione:
Con specifico riferimento ai rischi connessi all’utilizzo di tali tecnologie nel settore finanziario, il documento rileva che le cripto-attività non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni. Più precisamente, i servizi aventi a oggetto cripto-attività non sono soggetti a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.
In tale scenario, secondo la Banca d’Italia è necessario innanzitutto che i clienti siano consapevoli del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione. È importante comprendere che, tra tutte, vi sono alcune cripto-attività completamente prive di valore intrinseco, che non sono assistite da alcun diritto di rimborso e che, in via generale non possono essere considerate idonee a svolgere una funzione di pagamento o di investimento in virtù della loro natura altamente rischiosa.
Specifica attenzione, in tale ottica, deve essere rivolta dai clienti ai rischi di pubblicità ingannevole, effettuata anche tramite i social media e gli influencers, e alle proposte di investimento che garantiscono elevati rendimenti.
Secondo l’Autorità, l’informativa alla clientela dovrebbe evidenziare che l’operatività riguardante tali cripto-attività è scoraggiata da parte della Banca d’Italia. Perciò la Banca d’Italia invita gli intermediari vigilati e gli altri operatori a curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l’informativa da rendere alla clientela che intenda acquistare e detenere cripto-attività utilizzando eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi, al fine di facilitare la massima consapevolezza in ordine ai rilevanti rischi sopra richiamati, nonché allo scopo di mitigare i gravi rischi legali e reputazionali che siffatte attività possono generare.
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