Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli obblighi assunti dall’Italia in ambito UE, ha introdotto a carico di talune categorie di soggetti (ad es. banche, società fiduciarie, professionisti, ecc) nonché della Pubblica amministrazione specifici obblighi di «collaborazione attiva» al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Uno dei principali adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio è rappresentato dall’obbligo, in capo ai destinatari della norma, di segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) le operazioni sospette “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa” (cfr. art. 35, D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.).
Benchè la stessa norma indichi le caratteristiche da cui è desumibile il “sospetto”, e sebbene la UIF elabori e diffonda periodicamente indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali utili ai soggetti obbligati per l’identificazione degli elementi di sospetto e delle operazioni da segnalare, l’adempimento in questione risulta uno dei più complicati per i destinatari della disciplina, sempre più esposti al rischio di aspre sanzioni in caso di inottemperanza.
Se, da un lato, il legislatore ha tentato di ancorare la valutazione del “sospetto” ad elementi oggettivi, grazie anche all’ausilio degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamenti anomali della UIF, dall’altro, va osservato che l’invio della SOS (Segnalazione di Operazioni Sospette) è un adempimento che conserva intrinsecamente un certo grado di discrezionalità che risiede nella valutazione del soggetto obbligato.
Date le peculiarità dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo richiede una stretta collaborazione tra istituzioni e destinatari della norma. Tale esigenza si riscontra altresì nel momento in cui il soggetto obbligato effettui la SOS, in quanto non è raro il verificarsi di situazioni in cui il contenuto delle segnalazioni appaia oscuro o comunque tale da non permettere alle Autorità competenti di trarre elementi utili a fini investigativi.
La questione consente di aprire il velo sul problema della “qualità” delle segnalazioni di operazioni sospette e, conseguentemente, sulla “qualità” stessa della collaborazione attiva prestata dai soggetti obbligati ai sensi della disciplina antiriciclaggio, allo scopo di rendere gli obblighi AML (Anti-Money Laundering) efficaci al perseguimento dell’obiettivo di prevenire ed intercettare le operazioni connesse al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
I dati statistici raccolti dalla UIF hanno permesso di registrare in generale un trend in aumento in tema di SOS:
L’aumento progressivo registrato nell’ultimo triennio sull’invio delle SOS alla UIF, però, non corrisponde necessariamente ad un miglioramento della collaborazione attiva prestata dai soggetti obbligati.
Spesso, le banche ed i professionisti – ovverosia coloro che segnalano di più nell’ambito delle rispettive categorie, lasciando invece all’ultimo posto la Pubblica amministrazione – effettuano segnalazioni meramente cautelative, dando vita ad adempimenti meramente formali che, lungi dal realizzare la voluta «collaborazione attiva», non fanno che incrementare inutilmente il lavoro di analisi della UIF.
È dunque anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette che la UIF rende noti ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette trasmettendo due distinte tipologie di comunicazioni: “Esiti delle segnalazioni” e “Schede di feedback”.
Sul punto, si segnala che lo scorso 27 marzo la UIF ha diffuso un comunicato con l’indicazione dei nuovi criteri di selezione degli “esiti delle segnalazioni”.
La UIF, chiarendo che le modalità di trasmissione delle SOS rimangono invariate, comunica che, mentre le “Schede di feedback” sono in corso di ristrutturazione, l’elaborazione degli “Esiti delle segnalazioni” si basa ora su nuovi criteri di selezione che, in linea con le raccomandazioni del GAFI, sono volti a valorizzare gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni sui soggetti segnalati ottenute dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sia in via preventiva, sia a seguito dello sviluppo investigativo delle segnalazioni.
Gli esiti contengono ora due elenchi:
− SOS di tipo A, per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
− SOS di tipo B, che presentano taluni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio.
Le comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni sono trasmesse ai segnalanti a partire da marzo 2023 con riferimento alle SOS, rientranti in una delle indicate categorie, analizzate nel primo semestre 2022.
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