L’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione”. Siffatti principi sono anche alla base del provvedimento generale “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti” del 30 novembre 2005 con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha prescritto agli operatori, con preciso riferimento all’esercizio dell’attività di recupero crediti, le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga in modo conforme alla normativa in materia.
In particolare, il Garante, con il sopra menzionato provvedimento del 30 novembre 2005, ha disposto che “chiunque effettui un trattamento di dati personali nell´ambito dell´attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l´interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)”.
Sulla base di tali premesse, il Garante, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha ingiunto ad un istituto bancario, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, per avere la banca, a fronte dell’inadempimento del proprio cliente beneficiario di un finanziamento, contattato più volte la moglie di questi, relativamente ad un rapporto di finanziamento per il quale il cliente risultava essere l’unico obbligato (la moglie del cliente risultava garante per altro rapporto di finanziamento intestato al medesimo cliente).
Secondo il Garante, il trattamento di dati personali posto in essere dalla banca risulta illecito in quanto effettuato in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento
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