Il MEF ha firmato il decreto che disciplina le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale (VASP) sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio italiano.
Difatti, l’esercizio sul territorio italiano dei servizi di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro OAM, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM.
Gli operatori che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono la propria attività, anche online, effettuano la comunicazione entro sessanta giorni decorrenti da tale data. In caso di mancato rispetto del termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività è considerato abusivo.
La comunicazione è effettuata esclusivamente per via telematica all’OAM, utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi.
L’OAM verifica la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione inoltrata entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per disporre ovvero negare l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Il decreto del MEF prevede altresì che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettano all’OAM, sempre per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, si tratta dei dati identificativi del cliente e i dati (sintetici) relativi all’operatività complessiva.
La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi
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