L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 in tema di imposizione diretta.
Con tale circolare l’Agenzia ha considerato i profili connessi agli obblighi di monitoraggio fiscale del trust e, in particolare, agli obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi.
La disciplina in materia di monitoraggio fiscale persegue lo scopo di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari sui redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. Il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (i soggetti di cui all’art. 4) siano tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tale adempimento è prescritto tanto con riferimento al possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero quanto ai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i “titolari effettivi” dei beni. Infatti, la disciplina del monitoraggio fiscale è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio). Per effetto di tale modifica, dal periodo d’imposta 2017, coloro che siano titolari effettivi dell’investimento all’estero sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
La definizione di “titolare effettivo” è contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio), mentre l’articolo 20 del medesimo decreto individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche.
La richiamata norma non fa espresso riferimento al trust, ma contiene l’indicazione di criteri da applicarsi in via scalare (criterio della proprietà, del controllo e criterio residuale), oltre a contenere una espressa previsione per le persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
Rispetto al trust il decreto antiriciclaggio contiene però una precisa previsione in relazione agli obblighi della clientela ai sensi dell’art. 22, imponendo ai fiduciari di trust espressi ex L. n. 3641989, nonché alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana), di ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, “per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
L’attuale disciplina in materia di monitoraggio fiscale rinvia proprio a tale normativa dettata dal Legislatore in materia di antiriciclaggio, che trova applicazione anche ai trust, portando con sé una definizione di “titolare effettivo” più ampia rispetto al passato. Conseguentemente, sono entrati nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica. Ciò implica che, ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 precisa che, con riferimento ai trust, ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva occorre tenere in considerazione:
– le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera pp), nell’articolo 20 e nell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007;
– le disposizioni adottate a livello internazionale nell’ambito del Common Reporting Standard, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il trust risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di mandatory beneficiary oppure discretionary beneficiary. Per i primi si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo di imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il trust, mentre per i secondi solo il primo dato;
– i chiarimenti già formulati nella circolare n. 38/E del 2013, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un trust e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio.
L’Agenzia ritiene, dunque, che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti di un trust estero, anche individuati per “classi” (ad es., gli eredi legittimi del disponente).
Secondo la circolare in oggetto, nello specifico:
La Circolare precisa che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
Con riferimento ai “titolari di interessi successivi”, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”. Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee.
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