Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – modificato da ultimo dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019 in attuazione delle Direttive (UE) nn. 2015/849 e 2018/843 (cc. dd. quarta e quinta direttiva antiriciclaggio) – rappresenta la cornice legislativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In attuazione degli obiettivi fissati dalle direttive europee, che a loro volta hanno recepito gli standard ed i principi sanciti a livello internazionale, il Decreto antiriciclaggio pone in capo a talune categorie di soggetti individuati all’art. 3 obblighi di collaborazione attiva in forza dei quali sono chiamati a collaborare con le Autorità al fine di prevenire ed intercettare operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Tali prescrizioni formano un sistema composito di obblighi e misure cui i destinatari della normativa sono tenuti ad ottemperare nell’esercizio della propria ordinaria attività.
La disciplina nazionale antiriciclaggio è altresì formata dalle disposizioni di attuazione del D. Lgs. n. 231 del 2007 emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore nonché dagli Organismi di autoregolamentazione, che dettano la disciplina secondaria vincolante per i soggetti obbligati.
Tra gli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio figurano quelli connessi all’Adeguata Verifica della Clientela, che i destinatari della norma sono chiamati ad applicare alla luce dei principi di proporzionalità ed approccio basato sul rischio.
Ciò implica la necessità di acquisire in fase di on-boarding della clientela le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi prescritti dalla legge, e a valutare il livello di esposizione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento a ciascun cliente/prestazione/operazione.
KNOW YOUR CUSTOMER. Il principio, posto alla base dell’azione di contrasto al fenomeno di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, impone al soggetto obbligato l’adozione di specifiche procedure e genera indubbie conseguenze sulla propria organizzazione, gestione del personale e protocolli interni.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere così riassunti:
Fra gli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio vi è l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. Infatti, in attuazione del principio di collaborazione attiva, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare l’esistenza di operazioni illecite, è tenuto a segnalarlo all’Unità di Informazione Finanziaria.
Gli obblighi antiriciclaggio sono aspramente sanzionati dal Legislatore, che ha delineato il quadro sanzionatorio a presidio del rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti chiamati alla collaborazione attiva, al fine di contrastare e prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, a cui la criminalità economica fa sempre più ampio ricorso a danno dell’intera Comunità.
In un simile scenario – caratterizzato anche dalla rapida evoluzione normativa attesa l’urgenza del tema nelle agente politiche non solo nazionali, ma anche e soprattutto europee ed internazionali – sempre più i soggetti obbligati hanno la necessità di garantire la compliance alle disposizioni di legge, conformità che sarà verificata dalle Autorità competenti in sede di verifiche e controlli antiriciclaggio.
La Imelitalia assiste i soggetti obbligati nel processo di compliance alla normativa vigente, che garantisce grazie all’esperienza del suo Team e della partnership con il prestigioso Studio Legale Fisicaro & P., noto in tutta Italia e all’estero per la decennale conoscenza della disciplina sostanziale e processuale in materia.
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