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Linee Guida EBA e il settore del Wealth management.

By IMELITALIA 

Lo scorso 1° marzo l’EBA (European Banking Authority) ha adottato ai sensi degli art. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) le Linee Guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le nuove linee guida, rivolte agli istituti finanziari e alle Autorità di vigilanza nazionali, mirano a rafforzare l’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio ed a favorire lo sviluppo di metodi di vigilanza più efficaci e coerenti.

In particolare, individuano i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e forniscono una guida per la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, indicando nuovi orientamenti in materia di: identificazione dei titolari effettivi; utilizzo di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità del cliente; Adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Le linee guida dedicano particolare attenzione ai rischi di settore (Titolo II). Tra i settori oggetto di attenzione figura quello del Wealth Management, cui è dedicata la Sectoral guideline n. 12. Si rilava come, in virtù delle caratteristiche proprie dei servizi di wealth management (clientela facoltosa ed influente;

Operazioni di alto valore; prodotti e servizi complessi, compresi i prodotti di investimento personalizzati; riservatezza delle operazioni) l’intero settore risulti particolarmente esposto ai rischi di riciclaggio. Difatti, tali servizi potrebbero essere utilizzati dalla clientela per dissimulare l’origine illecita dei fondi ovvero per evadere le tasse.

 

I FATTORI DI RISCHIO relativi a prodotti, servizi e operazioni.

Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:

  • clienti che richiedono grandi quantità di contante o altri depositi di valore come i metalli preziosi;
  • operazioni di valore molto elevato;
  • accordi finanziari che coinvolgono giurisdizioni caratterizzate da livelli di rischio elevato. In particolare, occorre prestare attenzione ai paesi in cui vige il segreto bancario o che non rispettano le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale;
  • prestiti (compresi i mutui) garantiti contro il valore degli assets in altre giurisdizioni, soprattutto con riferimento a quei paesi in cui è difficile accertare se il cliente possiede un titolo legittimo per la garanzia, o l’identità delle parti della stessa risulta difficile da accertare;
  • utilizzo di strutture giuridiche complesse, come trust o investimenti privati, soprattutto quando l’identità del titolare effettivo è difficilmente determinabile;
  • attività che si svolgono in più paesi, in particolare quando siano coinvolti una pluralità di fornitori di servizi finanziari;
  • accordi transfrontalieri in cui gli assets sono depositati o gestiti da un altro istituto finanziario, dello stesso gruppo finanziario ma anche esterno allo stesso, in particolare quando l’altro istituto finanziario ha sede in una giurisdizione caratterizzata da un livello di rischio più elevato. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle giurisdizioni con livelli più elevati nella commissione di reati presupposto, un regime antiriciclaggio debole o insufficienti standard di trasparenza fiscale.

Fattori di rischio relativi al cliente. Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:

  • Clienti con reddito e/o ricchezza proveniente da settori ad alto rischio, come il settore delle armi, delle industrie estrattive, delle costruzioni, del gioco d’azzardo o da imprese militari private;
  • Clienti coinvolti nella commissione di illeciti;
  • Clienti che richiedono livelli insolitamente elevati di riservatezza o discrezione:
  • Clienti la cui spesa o comportamento transazionale rende difficile stabilire modelli di comportamento normali o attesi;
  • Clienti molto facoltosi e influenti, compresi i clienti con un profilo pubblico rilevante, clienti non residenti e PEP. Se un cliente o un titolare effettivo è una PEP, occorre sempre applicare misure di adeguata verifica rafforzate;
  • Il cliente richiede la fornitura di un prodotto o un servizio da parte di terzo senza una chiara attività commerciale o ragione economica.

Fattori di rischio per paese o area geografica. Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:

  • Gli affari sono condotti in paesi in cui vige il segreto bancario o che non rispettano le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale;
  • Il cliente vive in, o i loro fondi derivano da attività svolte in, una giurisdizione caratterizzata da livelli di rischio elevati.

 

MISURE DA ADOTTARE

Un ruolo chiave è svolto dal personale a diretto contatto con la clientela. È infatti necessario procedere alla raccolta di informazioni sullo scopo e natura del business del cliente (ad es. fonte di ricchezza del cliente, destinazione dei fondi, motivazioni su accordi complessi o insoliti).

L’EBA sottolinea inoltre la necessità di prevedere un controllo indipendente sulla valutazione del rischio, fornito, ad esempio, dalla funzione compliance o dall’alta dirigenza.

Ai sensi dell’art. 18 della IV Direttiva, in relazione ad operazioni che coinvolgono un paese terzo ad alto rischio, è necessario applicare le misure di adeguata verifica della clientela così come individuate nel Titolo I. Pertanto, occorre ottenere e verificare maggiori informazioni sui clienti, nonché verificare le informazioni acquisite attraverso un controllo continuo.

In applicazione dei principi di proporzionalità e approccio basato sul rischio, le linee guida richiedono di effettuare tale controllo annualmente con riferimento ai clienti a rischio più elevato, salvo anticipare la sua esecuzione quando il livello di rischio lo richiede.

Occorre inoltre stabilire la fonte di ricchezza e dei fondi. Quando il rischio è particolarmente elevato e/o quando vi sono dubbi sulla liceità dell’origine dei fondi, verificare la fonte di ricchezza e dei fondi può essere l’unico strumento adeguato di mitigazione del rischio. Infine, occorre stabilire la destinazione dei fondi stessi.


adeguata verifica della clientelaWealth Management

Meccanismi transfrontalieri
Meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione. I primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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