Lo scorso 1° marzo l’EBA (European Banking Authority) ha adottato ai sensi degli art. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) le Linee Guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Le nuove linee guida, rivolte agli istituti finanziari e alle Autorità di vigilanza nazionali, mirano a rafforzare l’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio ed a favorire lo sviluppo di metodi di vigilanza più efficaci e coerenti.
In particolare, individuano i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e forniscono una guida per la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, indicando nuovi orientamenti in materia di: identificazione dei titolari effettivi; utilizzo di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità del cliente; Adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.
Le linee guida dedicano particolare attenzione ai rischi di settore (Titolo II). Tra i settori oggetto di attenzione figura quello del Wealth Management, cui è dedicata la Sectoral guideline n. 12. Si rilava come, in virtù delle caratteristiche proprie dei servizi di wealth management (clientela facoltosa ed influente;
Operazioni di alto valore; prodotti e servizi complessi, compresi i prodotti di investimento personalizzati; riservatezza delle operazioni) l’intero settore risulti particolarmente esposto ai rischi di riciclaggio. Difatti, tali servizi potrebbero essere utilizzati dalla clientela per dissimulare l’origine illecita dei fondi ovvero per evadere le tasse.
Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:
Fattori di rischio relativi al cliente. Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:
Fattori di rischio per paese o area geografica. Possono contribuire a innalzare i livelli di rischio i seguenti fattori:
Un ruolo chiave è svolto dal personale a diretto contatto con la clientela. È infatti necessario procedere alla raccolta di informazioni sullo scopo e natura del business del cliente (ad es. fonte di ricchezza del cliente, destinazione dei fondi, motivazioni su accordi complessi o insoliti).
L’EBA sottolinea inoltre la necessità di prevedere un controllo indipendente sulla valutazione del rischio, fornito, ad esempio, dalla funzione compliance o dall’alta dirigenza.
Ai sensi dell’art. 18 della IV Direttiva, in relazione ad operazioni che coinvolgono un paese terzo ad alto rischio, è necessario applicare le misure di adeguata verifica della clientela così come individuate nel Titolo I. Pertanto, occorre ottenere e verificare maggiori informazioni sui clienti, nonché verificare le informazioni acquisite attraverso un controllo continuo.
In applicazione dei principi di proporzionalità e approccio basato sul rischio, le linee guida richiedono di effettuare tale controllo annualmente con riferimento ai clienti a rischio più elevato, salvo anticipare la sua esecuzione quando il livello di rischio lo richiede.
Occorre inoltre stabilire la fonte di ricchezza e dei fondi. Quando il rischio è particolarmente elevato e/o quando vi sono dubbi sulla liceità dell’origine dei fondi, verificare la fonte di ricchezza e dei fondi può essere l’unico strumento adeguato di mitigazione del rischio. Infine, occorre stabilire la destinazione dei fondi stessi.
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