Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 186, che attua la direttiva (UE) 2019/1153 recante disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, adegua la disciplina nazionale alle prescrizioni eurounionali dettate al fine di migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione.
Ma cosa s’intende per “informazioni finanziarie”? Il legislatore nazionale individua siffatta tipologia di informazioni in qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Lo scopo perseguito dagli Stati membri è quello di migliorare l’accesso a tali informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria (FIUs) e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, per rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.
In particolare, il decreto legislativo indica le Autorità nazionali abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:
Il Legislatore nazionale ha individuato il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali designate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.
Inoltre, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia – in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un’autorità competente di un altro Stato membro e qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo – possono trasmettere le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF.
Inoltre, la UIF – quando risulta necessario per l’esercizio delle proprie funzioni – può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, che le forniranno tempestivamente, fermo restando il rispetto del segreto delle indagini.
E’ previsto altresì che la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, possa scambiare – a condizioni di reciprocità – con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.
Infine, il decreto detta una disciplina di coordinamento con l’agenzia europea Europol in materia di comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie. E’ previsto che la UIF risponda tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l’adempimento dei propri compiti tramite l’Unità nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno.
Tuttavia, la UIF non fornisce le informazioni richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.
Il decreto legislativo, in vigore a partire da martedì 14 dicembre 2021, si applica in aggiunta alle vigenti disposizioni in materia e non pregiudica l’applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell’Unione europea.
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