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INFORMAZIONI FINANZIARIE: AGEVOLATO L’USO A FINI DI PREVENZIONE, INDAGINE E REPRESSIONE DEI REATI FINANZIARI

By @uGuer 

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 186, che attua la direttiva (UE) 2019/1153 recante disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, adegua la disciplina nazionale alle prescrizioni eurounionali dettate al fine di migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione.

Ma cosa s’intende per “informazioni finanziarie”? Il legislatore nazionale individua siffatta tipologia di informazioni in qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Lo scopo perseguito dagli Stati membri è quello di migliorare l’accesso a tali informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria (FIUs) e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, per rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.

In particolare, il decreto legislativo indica le Autorità nazionali abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:

  • l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO);
  • l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;
  • i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata;
  • il Ministro dell’interno;
  • il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza;
  • i questori;
  • il direttore della Direzione investigativa antimafia.

 

Il Legislatore nazionale ha individuato il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali designate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.

Inoltre, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia –  in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un’autorità competente di un altro Stato membro e qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo – possono trasmettere le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF.

Inoltre, la UIF – quando risulta necessario per l’esercizio delle proprie funzioni – può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, che le forniranno tempestivamente, fermo restando il rispetto del segreto delle indagini.

E’ previsto altresì che la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, possa scambiare – a condizioni di reciprocità – con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

Infine, il decreto detta una disciplina di coordinamento con l’agenzia europea Europol in materia di comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie. E’ previsto che la UIF risponda tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l’adempimento dei propri compiti tramite l’Unità nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno.

Tuttavia, la UIF non fornisce le informazioni richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

Il decreto legislativo, in vigore a partire da martedì 14 dicembre 2021, si applica in aggiunta alle vigenti disposizioni in materia e non pregiudica l’applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell’Unione europea.

 


SRL UNIPERSONALI NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL D.LGS. N. 231/2001
SRL UNIPERSONALI NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL D.LGS. N. 231/2001
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Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 100/2021, attuativo della delega prevista dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) reca la disciplina sul Comitato e la sperimentazione FinTech, prevedendo la c.d. #sandbox regolamentare di attività #FinTech presso le autorità di vigilanza. COS’Ė LA SANDBOX? La sandbox regolamentare è un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avverrà lungo un periodo di tempo limitato, in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) e con la possibilità di beneficiare eventualmente di un regime semplificato transitorio grazie alla concessione di deroghe normative nella fase di sperimentazione. Attraverso la sperimentazione e l’introduzione di modelli innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo, il progetto persegue l’obiettivo di sostenere la crescita e l'evoluzione del mercato italiano, garantendo contemporaneamente adeguati livelli di tutela dei consumatori, del sistema della concorrenza e preservando la stabilità finanziaria. Nel corso della sperimentazione, le autorità di regolamentazione potranno osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi eventualmente correttivi ai profili di criticità suscettibili di emergere in relazione all’impiego di tali modelli innovativi. Per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione c’è ancora tempo fino al 15 gennaio 2022.
SPERIMENTAZIONE FINTECH: C’Ė TEMPO FINO AL 15 GENNAIO 2022
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