• HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI
  • +39 02780372
  • info@imelitalia.it
Numero Verde Antiriclaggio IMELITALIA
Consulenza Gratuita
http://IMELITALIA
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI

IMEL: AL VIA IL REGISTRO. STABILITE LE MODALITÁ TECNICHE E DI ALIMENTAZIONE E CONSULTAZIONE

By @uGuer 

Ė stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2022, recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, previsto dall’art. 45 del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i. Il decreto stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato.

Secondo quanto previsto dal decreto, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi  quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio  della  propria  attività sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano  all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori),  direttamente  ovvero,  limitatamente  a  quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato  membro, per  il  tramite  del   punto   di   contatto   centrale, ai fini dell’annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro, i seguenti dati:

– la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d’origine, nonchè, ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell’elenco dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

– un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM;

– il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell’agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell’agente;

– per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonchè il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l’indirizzo di ciascuna sede   operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

– per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l’indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

– la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;

– l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell’agente.

La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, l’OAM verificata la completezza e la regolarità della stessa, provvede all’annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico.

Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati comunicati.  In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestivo avviso all’istante il quale fornisce le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, provvede a finalizzare l’annotazione ovvero la nega.

Nel caso in cui i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti emittenti moneta elettronica, le relative succursali e i punti di contatto centrale non ottemperino agli obblighi di comunicazione entro i termini prescritti, l’OAM avvia la procedura sanzionatoria per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61, comma 2, del decreto antiriciclaggio.

Il decreto del MEF dedica l’articolo 4 alle norme in materia di alimentazione e consultazione della   sottosezione del registro ad accesso riservato, prescrivendo tempi e contenuti della relativa comunicazione da effettuarsi all’OAM.

Una attenzione particolare è riservata, all’articolo 5, ai punti di contatto centrale: i prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  di  moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale  in  altro Stato membro, comunicano tempestivamente a  mezzo  posta  elettronica all’OAM i dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio  nazionale (ai  fini dell’iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro); il punto di contatto centrale  comunica  all’OAM  l’avvio  della propria operatività, anche  se  precedente  la  data  di avvio  del registro e ogni variazione ad essa attinente.

Ė inoltre previsto che le specifiche tecniche delle procedure di registrazione e di accreditamento ai fini delle comunicazioni di cui al decreto, nonchè le specifiche tecniche delle procedure relative alla consultazione dei dati annotati nel registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell’OAM. L’OAM adotta gli atti attuativi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione sono avviate dall’OAM entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

 


INCONFERIBILITÁ PER INTERVENUTA CONDANNA (NON DEFINITIVA): NULLO L’INCARICO DI NOMINA DEL DIRIGENTE
Precedente
LA CONSOB MODIFICA IL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
Prossimo

Milano

Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano

Bari

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari

Informazioni

P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.

Contatti

Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282

Linkedin
Copyright 2021 by IMELITALIA S.R.L P.IVA. 08274420721 Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Resi e Rimborsi
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Cookie settingsACCETTA
Gestisci il consenso

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web.
Necessaria
Sempre abilitato

I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Avviso sul copyright.

Tutti i diritti riservati.

Tutto il materiale che appare sul sito web di imelitalia.it ("contenuto") è protetto da copyright ai sensi delle leggi italiane ed europee sul copyright ed è di proprietà di IMELITALIA. Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, pubblicare, visualizzare, eseguire, modificare, creare opere derivate, trasmettere o sfruttare in alcun modo tale contenuto, né è possibile distribuire alcuna parte di questo contenuto su qualsiasi rete, inclusa una rete locale , venderlo o offrirlo in vendita o utilizzare tale contenuto per costruire qualsiasi tipo di database.

WhatsApp us