Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
Il decreto approvato dal Governo, entrato in vigore il 18 marzo scorso, ha introdotto le norme necessarie per consentire l’applicazione del Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE.
Il nuovo regolamento europeo intende garantire l’adeguamento della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari rispetto alle sfide dell’era digitale, con lo scopo di preparare l’economia dell’area Ue all’utilizzo di tecnologie innovative. Infatti, la legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività, e contiene disposizioni che potenzialmente precludono o limitano l’uso della tecnologia a registro distribuito nell’emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari.
La maggior parte delle cripto-attività, sprovviste di una regolamentazione, solleva preoccupazioni sui livelli di tutela degli investitori, sull’integrità del mercato e sul consumo di energia e stabilità finanziaria. Tali fenomeni richiedono un quadro normativo specifico a livello dell’Unione.
A tale scopo, il regolamento introduce un regime pilota che consenta a talune infrastrutture di mercato DLT (Distributed Ledger Technology) di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza tuttavia rinunciare alle garanzie applicate alle infrastrutture di mercato tradizionali; prevede altresì una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.
Il decreto legge, nello specifico, stabilisce che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati. Il provvedimento precisa che gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del medesimo decreto non sono soggetti all’applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell’articolo 83-bis, comma 2, del TUF.
Il decreto, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione altrimenti perderà la sua efficacia, disciplina, in particolare, i requisiti dei registri per la circolazione digitale; l’emissione e la circolazione in forma digitale di strumenti finanziari; prevede misure di semplificazione della sperimentazione FinTech; detta disposizioni comuni per l’emissione e circolazione in forma digitale; prevede un sistema di vigilanza sulla disciplina introdotta e contiene la previsione di un quadro sanzionatorio. Il decreto introduce altresì modifiche al Testo Unico della Finanza.
L’avvio dell’esame del DDL del decreto-legge n. 25/2023 è fissato nell’agenda della Commissione Finanze per mercoledì 29 marzo.
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