A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 del decreto del MEF (D.M. 13 gennaio 2022) recante la disciplina su “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonchè forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”, l’OAM, con il comunicato stampa del 18 febbraio 2022, ha reso nota la data in cui sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
A partire dal 18 maggio 2022, i predetti soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.
I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
L’OAM curerà la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nel registro, che, si ricorda, recherà, tra l’altro, le seguenti informazioni: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l’indicazione della tipologia di servizio prestato, l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Si evidenzia che ogni informazione e documentazione detenuta dall’OAM all’interno del registro potrà essere fornita, su richiesta, dall’Organismo a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
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