La Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dell’11 febbraio 2021, che integra quella del 16 aprile 2020, fornisce ai soggetti obbligati nuovi elementi utili a favorire la segnalazione delle operazioni sospette nel contesto della crisi da COVID-19.
Anomalie connesse con l’utilizzo di detrazioni fiscali. Il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi rappresenta una delle misure adottate sul piano economico per contenere gli effetti della pandemia. Tale misura, tuttavia, risulta particolarmente esposta al rischio di illeciti, segnatamente al rischio della cessione generalizzata dei relativi crediti di imposta, realizzata al fine di agevolarne la monetizzazione.
La UIF allerta i soggetti obbligati rispetto all’eventuale natura fittizia di detti crediti, richiamando gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, diffusi il 10 novembre 2020 e, in particolare, lo schema D “cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi” che, ricordiamo, si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti.
Gli altri rischi riguardano la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita, nonché lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti. I bonus fiscali, infatti, possono essere fruiti sia sotto forma di detrazioni delle imposte o di sconti, sia attraverso la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione.
Si consideri altresì che non sono previste limitazioni al numero di cessioni e neppure limitazioni rispetto alla qualifica dei cessionari. Pertanto, al fine di rilevare operazioni di cessioni di crediti fiscali realizzate al fine di monetizzare i bonus con capitali illeciti, occorre valutare con attenzione “il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a eventuali richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva”; inoltre, valutare “la circostanza che le società o enti potrebbero essere costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali”.
Anomalie inerenti l’operatività di coloro che accedono alle sovvenzioni pubbliche agevolate. La UIF segnala la necessità di monitorare l’operatività dei richiedenti l’accesso ai contributi erogati per fronteggiare la crisi sanitaria, comprese le misure approntate attraverso vari strumenti in relazione al finanziamento delle imprese. A tal fine occorre valutare “se ricorrono inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso, quali giri di fondi su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l’estero o a favore di soggetti ricorrenti, operanti in settori economici non compatibili con l’attività del cliente o accompagnati da motivazioni generiche, spese non coerenti con l’attività di impresa o eccessive rispetto all’ordinaria gestione, specie per consulenze o per la fornitura di non meglio specificati prodotti e servizi, o l’acquisto di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute virtuali”.
Occorre garantire adeguate sinergie tra la fase di istruttoria, di erogazione della misura di sostegno e quella di monitoraggio delle modalità di utilizzo della stessa, oltre ad efficaci scambi informativi, trasparenza delle procedure e rafforzamento delle verifiche.
In particolare, la UIF segnala i seguenti nuovi elementi:
– “il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali”;
– “l’eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni”;
– “la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell’operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all’ottenimento delle misure di sostegno”;
– “l’esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.”
Inoltre, in tutte quelle ipotesi in cui l’erogazione del finanziamento è subordinato alla sussistenza di specifiche garanzie ovvero alla presenza di soglie minime di risorse economiche, occorre valutare “se esse sono in linea con il profilo del richiedente il beneficio, specie in caso di provvista costituita da versamenti di contante o da accrediti privi di giustificazione o che riportino causali generiche o non coerenti”.
Anomalie connesse con le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione. Tali indicatori di anomalia posso presentarsi dinanzi a “società che offrono servizi di intermediazione nel settore sanitario, allorquando questa attività non rientri nel relativo oggetto sociale ovvero vi sia stata inclusa di recente o se i volumi delle commissioni ricevute dalle società fornitrici (usualmente estere) non appaiano coerenti con il fatturato dei precedenti esercizi.”
La comunicazione UIF rinnova l’attenzione nei confronti delle Persone Politicamente Esposte (PEP), che devono essere destinatarie di adeguata verifica rafforzata. Particolari rischi si annidano laddove la PEP risulti collegata alla realizzazione di interventi pubblici. La UIF indica ai soggetti obbligati la necessità di valutare l’operatività di società o altre strutture associative riconducibili alle PEP ovvero ai loro collaboratori. Occorre prestare particolare attenzione a situazioni in cui siano coinvolti “soggetti di recente costituzione, con profilo economico non coerente o normalmente operanti in settori diversi da quelli oggetto della procedura o dell’affidamento ovvero importi ingiustificati rispetto all’operatività osservata”.
Settori a rischio di illeciti connessi alla crisi pandemica. Già nella Comunicazione UIF del 16 aprile 2020, l’Unità finanziaria aveva richiamato l’attenzione sul rischio di commissione di illeciti nei confronti del comparto dei presidi medico-sanitari. Sono considerati a rischio anche i seguenti settori: immobiliare, edile, servizi di pulizia, tessile, turistico, ristorazione e vendita dei prodotti alimentari, servizi funerari e trasporti.
Con specifico riguardo al comparto sanitario – pubblico e privato – la UIF mette in guardia dal rischio che la necessità della somministrazione di vaccini COVID-19 su larga scala, ed il conseguente commercio di vaccini, risulti appetibile per gli interessi economici di gruppi criminali, con il conseguente verificarsi di manovre speculative, fenomeni corruttivi, condotte fraudolente o distrattive con riferimento al commercio di vaccini, delle loro componenti, di test per la rilevazione di positività al virus o di falsi medicinali. La UIF ha rilevato i medesimi rischi per le imprese produttrici, distributrici o di servizi legati alla sanificazione ambientale.
Con riferimento a comparti e settori a rischio, la UIF evidenzia la presenza, accanto alle forme più tradizionali di infiltrazione criminale (es. usura, estorsione) del rischio di meccanismi fraudolenti basati, in particolare, su fatture per operazioni inesistenti finalizzati a ottenere vantaggi fiscali o erogazioni pubbliche non dovute.
La UIF chiama i soggetti obbligati a concentrarsi sulla conoscenza del proprio cliente persona giuridica. Infatti, la comunicazione UIF indica che “Resta essenziale il monitoraggio dei ruoli chiave delle imprese per cogliere se, negli assetti proprietari, manageriali e di controllo, vi siano soggetti privi di adeguata professionalità che appaiono come prestanome, specie se si tratta di individui noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali, come pure se ricorrano strutture artificiosamente complesse ovvero opache, che ostacolano l’individuazione del titolare effettivo, eventuali collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato ovvero frequenti variazioni nella compagine sociale o dell’organo amministrativo”.
La UIF registra l’incremento del rischio di reati informatici e di attività fraudolente rispetto alle transazioni online e alle operatività realizzate attraverso i cd. “ATM evoluti”. Per mitigare il rischio di utilizzo distorto delle nuove tecniche telematiche per finalità illecite occorre rafforzare i controlli approntando adeguati strumenti di monitoraggio e introdurre limiti quantitativi. La UIF mette in guardia i soggetti obbligati dalle transazioni che si verificano nel cosiddetto dark web, nonché dalle operazioni che coinvolgono le piattaforme o app di brokeraggio. Infatti, “L’operatività rilevante e continuativa dei clienti che mostrano di interfacciarsi con queste piattaforme deve essere vagliata alla luce dei presidi antiriciclaggio, al fine di valutare l’esistenza di profili meritevoli di segnalazione”.
L’incremento di possibili comportamenti illeciti al tempo della crisi sanitaria ha interessato anche il settore dei giochi e delle scommesse, soprattutto online. Assumono rilievo “l’impiego di strumenti di pagamento in via pressoché esclusiva e per importi significativi per operazioni connesse a detto comparto, specie da parte di nominativi privi di occupazione, nonché l’utilizzo di carte di pagamento intestate a esercenti, ovvero a loro familiari o collaboratori ove noti, che potrebbero realizzare forme illegali di interposizione nell’attività di gioco.” Infine, particolare attenzione va riservata alle operazioni di cessione e acquisizione degli esercizi commerciali nel comparto, anche a livello locale.
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