• HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI
  • +39 02780372
  • info@imelitalia.it
Numero Verde Antiriclaggio IMELITALIA
Consulenza Gratuita
http://IMELITALIA
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI: COINVOLTI ANCHE I PROFESSIONISTI

By @uGuer 

Sotto la lente di ingrandimento del decreto legge n. 157 del 2021 vi sono anche i rischi che si annidano nelle operazioni di cessione del credito. Per tale ragione, l’art. 2 del menzionato decreto ha introdotto nuove misure di contrasto e disposto il rafforzamento dei controlli preventivi.

In particolare, ha introdotto nel decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, l’articolo 122-bis, che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, può sospendere – per un periodo non superiore a trenta giorni ed ai fini del controllo preventivo – gli effetti delle comunicazioni della cessione che presentano profili di rischio.

La norma individua i criteri per l’individuazione dei profili di rischio connessi ai crediti ceduti, e riferiti:

  • alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati relativi ai crediti ceduti ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui i crediti ceduti sono connessi, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria rilevi come fondati i profili di rischio rinvenuti, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito negativo del controllo preventivo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Al contrario, se i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui sopra, la comunicazione produce regolarmente i propri effetti.

Il meccanismo di controllo preventivo predisposto dal legislatore coinvolge anche i soggetti obbligati ex articolo 3 del decreto legislativo 231 del 2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge n. 34/2020.

La novella legislativa prevede che i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio non procedano all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) del decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

Nella prassi, a bene guardare, si ritiene che la norma non riguardi solamente gli intermediari finanziari – chiamati a non acquisire il credito in presenza di elementi di criticità e “sospetto” – ma interessi anche i professionisti che appongono il visto di conformità e procedono all’invio telematico dell’istanza.

Nonostante non manchi chi sostiene una lettura restrittiva della norma, non può non rilevarsi che, sebbene sia l’intermediario a procedere all’acquisizione del credito, è chiaro, oltre che conforme alla ratio legis, che il professionista sia chiamato a svolgere un giudizio di sospettosità nel momento in cui il cliente richiede l’invio della comunicazione della cessione. In quanto soggetto coinvolto nel procedimento di cessione dei crediti, in cui si annida il rischio di condotte illecite, il professionista è chiamato a prestare la propria collaborazione attiva.

Tale lettura appare confermata anche dalla comunicazione UIF di febbraio 2021, con cui l’Unità  aveva indicato i profili di anomalia connessi con l’emergenza da Covid-19, e, con specifico riferimento ai crediti d’imposta, aveva rappresentato l’esigenza di “valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti”.


Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 100/2021, attuativo della delega prevista dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) reca la disciplina sul Comitato e la sperimentazione FinTech, prevedendo la c.d. #sandbox regolamentare di attività #FinTech presso le autorità di vigilanza. COS’Ė LA SANDBOX? La sandbox regolamentare è un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avverrà lungo un periodo di tempo limitato, in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) e con la possibilità di beneficiare eventualmente di un regime semplificato transitorio grazie alla concessione di deroghe normative nella fase di sperimentazione. Attraverso la sperimentazione e l’introduzione di modelli innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo, il progetto persegue l’obiettivo di sostenere la crescita e l'evoluzione del mercato italiano, garantendo contemporaneamente adeguati livelli di tutela dei consumatori, del sistema della concorrenza e preservando la stabilità finanziaria. Nel corso della sperimentazione, le autorità di regolamentazione potranno osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi eventualmente correttivi ai profili di criticità suscettibili di emergere in relazione all’impiego di tali modelli innovativi. Per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione c’è ancora tempo fino al 15 gennaio 2022.
SPERIMENTAZIONE FINTECH: C’Ė TEMPO FINO AL 15 GENNAIO 2022
Precedente
RAFFORZATA LA COLLABORAZIONE TRA MEF E GDF A TUTELA DELLE RISORSE DEL PNRR
RAFFORZATA LA COLLABORAZIONE TRA MEF E GDF A TUTELA DELLE RISORSE DEL PNRR
Prossimo

Milano

Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano

Bari

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari

Informazioni

P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.

Contatti

Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282

Linkedin
Copyright 2021 by IMELITALIA S.R.L P.IVA. 08274420721 Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Resi e Rimborsi
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Cookie settingsACCETTA
Gestisci il consenso

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web.
Necessaria
Sempre abilitato

I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Avviso sul copyright.

Tutti i diritti riservati.

Tutto il materiale che appare sul sito web di imelitalia.it ("contenuto") è protetto da copyright ai sensi delle leggi italiane ed europee sul copyright ed è di proprietà di IMELITALIA. Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, pubblicare, visualizzare, eseguire, modificare, creare opere derivate, trasmettere o sfruttare in alcun modo tale contenuto, né è possibile distribuire alcuna parte di questo contenuto su qualsiasi rete, inclusa una rete locale , venderlo o offrirlo in vendita o utilizzare tale contenuto per costruire qualsiasi tipo di database.

WhatsApp us