Sotto la lente di ingrandimento del decreto legge n. 157 del 2021 vi sono anche i rischi che si annidano nelle operazioni di cessione del credito. Per tale ragione, l’art. 2 del menzionato decreto ha introdotto nuove misure di contrasto e disposto il rafforzamento dei controlli preventivi.
In particolare, ha introdotto nel decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, l’articolo 122-bis, che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, può sospendere – per un periodo non superiore a trenta giorni ed ai fini del controllo preventivo – gli effetti delle comunicazioni della cessione che presentano profili di rischio.
La norma individua i criteri per l’individuazione dei profili di rischio connessi ai crediti ceduti, e riferiti:
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria rilevi come fondati i profili di rischio rinvenuti, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito negativo del controllo preventivo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Al contrario, se i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui sopra, la comunicazione produce regolarmente i propri effetti.
Il meccanismo di controllo preventivo predisposto dal legislatore coinvolge anche i soggetti obbligati ex articolo 3 del decreto legislativo 231 del 2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge n. 34/2020.
La novella legislativa prevede che i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio non procedano all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) del decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
Nella prassi, a bene guardare, si ritiene che la norma non riguardi solamente gli intermediari finanziari – chiamati a non acquisire il credito in presenza di elementi di criticità e “sospetto” – ma interessi anche i professionisti che appongono il visto di conformità e procedono all’invio telematico dell’istanza.
Nonostante non manchi chi sostiene una lettura restrittiva della norma, non può non rilevarsi che, sebbene sia l’intermediario a procedere all’acquisizione del credito, è chiaro, oltre che conforme alla ratio legis, che il professionista sia chiamato a svolgere un giudizio di sospettosità nel momento in cui il cliente richiede l’invio della comunicazione della cessione. In quanto soggetto coinvolto nel procedimento di cessione dei crediti, in cui si annida il rischio di condotte illecite, il professionista è chiamato a prestare la propria collaborazione attiva.
Tale lettura appare confermata anche dalla comunicazione UIF di febbraio 2021, con cui l’Unità aveva indicato i profili di anomalia connessi con l’emergenza da Covid-19, e, con specifico riferimento ai crediti d’imposta, aveva rappresentato l’esigenza di “valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti”.
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