IL CONTANTE RIMANE UN IMPORTANTE MEZZO DI REGOLAZIONE DELLE TRANSAZIONI, soprattutto nell’economia illegale. Uno studio della UIF fondato sull’utilizzo anomalo di contante (potenzialmente connesso ad attività illecite) calcola gli indicatori di rischio di riciclaggio, tenendo conto dell’operatività dei singoli intermediari finanziari all’interno di ciascun comune italiano.
La UIF, utilizzando dati disaggregati sull’operatività bancaria e affinando un modello econometrico introdotto in un precedente studio della medesima istituzione, confronta i flussi osservati di contante con quelli fisiologici attesi dal modello, sulla base dei fondamentali socio-economici e finanziari a livello locale: la discrepanza tra il valore atteso e quello osservato fornisce una misura dei flussi di contante anomali.
Sulla base dei risultati la UIF li ha elaborato indicatori di esposizione al rischio di riciclaggio a livello di comune e provincia.
La distribuzione geografica del rischio risulta coerente con la presenza delle principali organizzazioni mafiose, così come emerge dalle evidenze investigative, ed è positivamente correlata sia con misure antiriciclaggio (le operazioni sospette segnalate alla UIF) sia con indicatori di attività criminale (le denunce di particolari reati).
Gli indicatori, secondo la UIF, possono contribuire a orientare l’azione di contrasto al riciclaggio da parte sia della UIF e delle altre autorità, sia del settore bancario.
Secondo il rapporto di ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019”, uno dei settori più a rischio di corruzione nel nostro paese è la sanità, che rappresenta il 13% con casi che riguardano soprattutto forniture di farmaci, apparecchiature mediche e strumenti medicali e servizi di pulizia. ANAC, nei primi nove mesi del 2019, ne ha ricevute oltre 700, di cui l’11,2% circa si riferisce al settore sanitario.
Secondo il report “Curiamo la Corruzione” realizzato nel 2017 da Transparency Italia il 51,7% delle aziende sanitarie non si è adeguatamente dotata di strumenti anticorruzione, come previsto dalla legge n.190 del 2012.
L’assenza di standardizzazione e le differenze nella classificazione dei rischi di corruzione nei PTPC rendono più complesse sia la valutazione dei Piani stessi, sia l’attività di analisi e confronto più precisi sui rischi di corruzione in sanità.
Continua il report, famosa è stata l’indagine ANAC sui pasti negli ospedali, dove alcune realtà proponevano pasti giornalieri a 7 euro e altre, con lo stesso menù, segnavano costi pari a 17,77 euro.
Il dossier sugli sprechi nel mercato dei dispositivi medici per il diabete, realizzato nel 2017, metteva invece in luce oscillazioni di prezzo ingiustificate: un ago penna per iniettare l’insulina, ad esempio, era pagato 1,5 centesimi dalla Liguria e 16,5 centesimi dal Lazio; per le lancette pungidito, si oscillava dai 2 euro dell’Emilia-Romagna ai 28,86 euro della Provincia di Trento.
L’Unità di Informazione Finanziaria lo scorso aprile comunicava ai destinatari della normativa antiriciclaggio il rischio di possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi direttamente collegati al contrasto del COVID-19 nella gestione sanitaria. Allo scopo di avere un quadro compiuto, si ritiene opportuno segnalare la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
Secondo il citato decreto, sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. È persona politicamente esposta il Direttore Generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
I soggetti obbligati (Banche, intermediari finanziari tutti, professionisti – avvocati – notai – commercialisti – ecc. articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007) applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (Es. Direttore Generale delle ASL, i loro familiari e i soggetti con cui intrattengono notoriamente stretti legami).
Secondo l’articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007, – modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata – i soggetti obbligati, (Banche, intermediari finanziari tutti, professionisti – avvocati – notai – commercialisti – ecc. articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007), in presenza di un elevato rischio di riciclaggio adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo.
Approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Ciò posto, la UIF segnala, riguardo alle potenziali truffe nei settori delle forniture e dei servizi, l’offerta e la commercializzazione di prodotti quali dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti; particolare attenzione dovrà essere dedicata all’attività svolta in tale ambito da operatori che non risultano avere precedente esperienza nel settore o in altri analoghi. Andranno considerate anche ipotesi di manovre speculative su detti prodotti che potrebbero rivelarsi penalmente rilevanti.
Tenuto conto dell’urgenza connessa con la gestione dell’emergenza sanitaria: “non è poi trascurabile il rischio di ipotesi corruttive” specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca.”
Al fine di mitigare questo rischio, sono particolarmente importanti:
“gli approfondimenti rafforzati richiesti nel caso di coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP), come anche le valutazioni connesse con la ricezione di fondi pubblici, specie se di importo rilevante e non coerente con l’attività svolta dal cliente.”
Si rammenta, continua la UIF, che gli elementi informativi riportati nella Comunicazione hanno natura esemplificativa.
Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Banca d’Italia con comunicazione del 10 aprile ultimo scorso sensibilizza i destinatari della normativa antiriciclaggio, considerando le opportunità che l’attuale crisi rischia di offrire alla criminalità economica; si fa inoltre presente che gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio.
La profondità e l’intensità dei controlli da condurre ai fini dell’adeguata verifica andranno opportunamente calibrate.
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