Nella seduta del 4 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (c.d. sesta direttiva antiriciclaggio).
L’intervento normativo – che arriva con qualche mese di ritardo rispetto al termine fissato per il recepimento della direttiva unionale, spirato il 3 dicembre 2020, la cui mancata osservanza ha dato luogo all’avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione ex art. 258 T.F.U.E. nei confronti dell’Italia – mira ad adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo europeo sul cruciale tema della lotta al riciclaggio in sede penale.
Nell’ottica dell’armonizzazione legislativa tra gli Stati membri, la sesta direttiva persegue lo scopo di rafforzare la repressione criminale dei fenomeni connessi al riciclaggio nell’area europea, dettando all’uopo norme minime relative alla definizione dei reati nonché alle relative sanzioni.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, l’ordinamento italiano è già “largamente” conforme alle disposizioni contenute nella direttiva 2018/1673. Il codice penale italiano già prevede talune fattispecie di reato di cui all’art. 3 della direttiva, così come punisce, come richiesto dalla direttiva, il concorso materiale e morale, nonché il tentativo di delitto. Inoltre, la disciplina codicistica prevede sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le fattispecie antiriciclaggio. Alla luce dell’attuale contesto normativo, si è ritenuto, pertanto, di procedere solo ad interventi di dettaglio atti ad estendere la portata applicativa di norme nazionali già esistenti.
In particolare, le novità contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri hanno un consistente rilievo applicativo, in quanto tra i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio rientrano anche quelli colposi e le contravvenzioni.
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